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Data Titolo Sezione Autore
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
11/10/2016 È sempre necessario allegare la nota spese in primo grado Stefano M. Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego
11/10/2016 Dal 28 ottobre è possibile accedere alle delibere e calcolare l'IMU e la TASI dovute a saldo S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Codice destinatario   Data : 08/01/2019
Fatturazione elettronica – Codice destinatario
Erroneamente diverse software house hanno previsto la compilazione sia del codice destinatario che dell’indirizzo e-mail Pec quando il soggetto è titolare di Partita Iva.
Si ricorda che l’indirizzo telematico inserito direttamente sul sito di “Fatture e Corrispettivi” dell’AdE prevale rispetto a qualsiasi altra informazione in possesso del soggetto emittente/trasmittente.
Per la trasmissione delle FE, in generale, è sufficiente indicare quale codice destinatario 7 zeri “0000000” e non è assolutamente necessario riportare anche un indirizzo e-mail Pec poiché tutto quanto transita sulla Pec deve essere conservato digitalmente, pertanto soggetto a firma digitale ed apposizione di marcatura temporale.
Lo SdI (Sistema di Interscambio) è in grado sia di verificare la presenza di un codice destinatario diverso da quello riportato dal soggetto trasmittente e di indirizzare le fatture correttamente oltre che a metterle a disposizione dell’area riservata.
Risulta, quindi, inutile fornire la propria mail Pec ai fornitori, specie per quei contribuenti che hanno optato per il regime forfetario e/o per il regime dei minimi.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego