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12/10/2018 Numerazione fattura elettronica ricevuta S.M.Perego
31/07/2015 Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – Istruzioni e chiarimenti dall’INPS S.M.Perego
09/05/2018 Nuova circolare sullo split payment S.M.Perego
02/03/2017 Nuova classificazione sismica degli edifici S.M.Perego
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26/04/2017 Nuova definizione delle liti pendenti nel DL 50/2017 al calcolo convenienza S.M.Perego
23/04/2016 Nuova gestione CIGO on line con sistema "ticket" - INPS S.M.Perego
18/11/2015 Nuova gestione delle deleghe sul sito INPS S.M.Perego
20/04/2017 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sull’acquisto di immobili S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Codice destinatario   Data : 08/01/2019
Fatturazione elettronica – Codice destinatario
Erroneamente diverse software house hanno previsto la compilazione sia del codice destinatario che dell’indirizzo e-mail Pec quando il soggetto è titolare di Partita Iva.
Si ricorda che l’indirizzo telematico inserito direttamente sul sito di “Fatture e Corrispettivi” dell’AdE prevale rispetto a qualsiasi altra informazione in possesso del soggetto emittente/trasmittente.
Per la trasmissione delle FE, in generale, è sufficiente indicare quale codice destinatario 7 zeri “0000000” e non è assolutamente necessario riportare anche un indirizzo e-mail Pec poiché tutto quanto transita sulla Pec deve essere conservato digitalmente, pertanto soggetto a firma digitale ed apposizione di marcatura temporale.
Lo SdI (Sistema di Interscambio) è in grado sia di verificare la presenza di un codice destinatario diverso da quello riportato dal soggetto trasmittente e di indirizzare le fatture correttamente oltre che a metterle a disposizione dell’area riservata.
Risulta, quindi, inutile fornire la propria mail Pec ai fornitori, specie per quei contribuenti che hanno optato per il regime forfetario e/o per il regime dei minimi.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego