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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
23/12/2015 Limiti all'utilizzo del denaro contante S.M.Perego
11/01/2016 Estesi i trattamenti CIG S.M.Perego
08/01/2016 Dall’1.1.2016 ridotto l’aggio di riscossione S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
02/03/2016 Dal 12.3.2016 le dimissioni si presentano solo telematicamente S.M.Perego
23/12/2015 Estesa l’agevolazione “Prima Casa” S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego

Records 211 to 220 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Codice destinatario   Data : 08/01/2019
Fatturazione elettronica – Codice destinatario
Erroneamente diverse software house hanno previsto la compilazione sia del codice destinatario che dell’indirizzo e-mail Pec quando il soggetto è titolare di Partita Iva.
Si ricorda che l’indirizzo telematico inserito direttamente sul sito di “Fatture e Corrispettivi” dell’AdE prevale rispetto a qualsiasi altra informazione in possesso del soggetto emittente/trasmittente.
Per la trasmissione delle FE, in generale, è sufficiente indicare quale codice destinatario 7 zeri “0000000” e non è assolutamente necessario riportare anche un indirizzo e-mail Pec poiché tutto quanto transita sulla Pec deve essere conservato digitalmente, pertanto soggetto a firma digitale ed apposizione di marcatura temporale.
Lo SdI (Sistema di Interscambio) è in grado sia di verificare la presenza di un codice destinatario diverso da quello riportato dal soggetto trasmittente e di indirizzare le fatture correttamente oltre che a metterle a disposizione dell’area riservata.
Risulta, quindi, inutile fornire la propria mail Pec ai fornitori, specie per quei contribuenti che hanno optato per il regime forfetario e/o per il regime dei minimi.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego