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11/07/2016 Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015? S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
27/06/2016 Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti S.M.Perego
28/06/2016 La Cassazione interviene sui tassi usurai S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego

Records 261 to 270 of 2397
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Titolo: Fatturazione elettronica – Codice destinatario   Data : 08/01/2019
Fatturazione elettronica – Codice destinatario
Erroneamente diverse software house hanno previsto la compilazione sia del codice destinatario che dell’indirizzo e-mail Pec quando il soggetto è titolare di Partita Iva.
Si ricorda che l’indirizzo telematico inserito direttamente sul sito di “Fatture e Corrispettivi” dell’AdE prevale rispetto a qualsiasi altra informazione in possesso del soggetto emittente/trasmittente.
Per la trasmissione delle FE, in generale, è sufficiente indicare quale codice destinatario 7 zeri “0000000” e non è assolutamente necessario riportare anche un indirizzo e-mail Pec poiché tutto quanto transita sulla Pec deve essere conservato digitalmente, pertanto soggetto a firma digitale ed apposizione di marcatura temporale.
Lo SdI (Sistema di Interscambio) è in grado sia di verificare la presenza di un codice destinatario diverso da quello riportato dal soggetto trasmittente e di indirizzare le fatture correttamente oltre che a metterle a disposizione dell’area riservata.
Risulta, quindi, inutile fornire la propria mail Pec ai fornitori, specie per quei contribuenti che hanno optato per il regime forfetario e/o per il regime dei minimi.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego