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Titolo: Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia |
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Data
: 09/01/2019 |
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Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia
Dall'1.1.2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti e stabiliti. Alcuni soggetti saranno esonerati dall'adempimento. A minimi e forfetari, già originariamente esclusi, sono state aggiunte le ASD e gli altri soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 che hanno conseguito proventi superiori a 65.000 euro dall'esercizio di attività commerciali nel periodo d'imposta precedente. Per effetto della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che ha modificato il DL 119/2018, non possono, inoltre, emettere e-fattura i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema.
Le regole che disciplinano la fatturazione elettronica sono contenute nel provv. 89757/2018, recentemente aggiornato con le modifiche apportate dal provvedimento 524526/2018. Chiarimenti sono contenuti nelle circolari 8/2018 e 13/2018, nonché in una serie di FAQ, pubblicate dall'Agenzia nel proprio sito.
Sulla spinta delle novità in tema di fatturazione elettronica, il DL 119/2018 ha introdotto modifiche significative anche al DPR 633/72. Tra queste, la possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (a decorrere dall'1.7.2019) e la facoltà di registrare le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, l'obbligo di fatturazione elettronica si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
In tale caso, il cedente o prestatore emette la fattura elettronica indicando il codice fiscale del cessionario o committente privato e consegna a quest'ultimo una copia analogica o elettronica della fattura (c.d. "copia di cortesia") al fine di evitarne la consegna successiva a seguito della segnalazione rilasciata dallo SdI in quanto non presente una casella di posta elettronica oppure uno specifico codice destinatario.
Nell'ambito delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, viene precisato che, ai fini del controllo documentale di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73, occorre fare riferimento ai contenuti della copia analogica rilasciata al privato consumatore, con la conseguenza che, in caso di discordanza nei contenuti rispetto alla fattura elettronica, e fatta salva la prova contraria, saranno ritenuti validi, anche ai fini tributari, quelli della fattura elettronica.
L'Autore, inoltre, osserva che l'eventuale copia cartacea rilasciata a cessionari o committenti soggetti passivi IVA non è valida ai fini della registrazione, né ai fini della detrazione dell'IVA o della deduzione dei costi. In tal caso, infatti, occorre fare riferimento esclusivamente alla fattura elettronica ricevuta in formato XML.
Fonte: L. 145/2018 art. 1, commi 53 e 54 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.1.2019 - "Al via l’era della fatturazione elettronica" - Bilancini - La Grutta
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Sezione: |
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Autore
: S.M.Perego |
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