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16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

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Titolo: Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia   Data : 09/01/2019
Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia
Dall'1.1.2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti e stabiliti. Alcuni soggetti saranno esonerati dall'adempimento. A minimi e forfetari, già originariamente esclusi, sono state aggiunte le ASD e gli altri soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 che hanno conseguito proventi superiori a 65.000 euro dall'esercizio di attività commerciali nel periodo d'imposta precedente. Per effetto della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), che ha modificato il DL 119/2018, non possono, inoltre, emettere e-fattura i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema.
Le regole che disciplinano la fatturazione elettronica sono contenute nel provv. 89757/2018, recentemente aggiornato con le modifiche apportate dal provvedimento 524526/2018. Chiarimenti sono contenuti nelle circolari 8/2018 e 13/2018, nonché in una serie di FAQ, pubblicate dall'Agenzia nel proprio sito.
Sulla spinta delle novità in tema di fatturazione elettronica, il DL 119/2018 ha introdotto modifiche significative anche al DPR 633/72. Tra queste, la possibilità di emettere le fatture entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (a decorrere dall'1.7.2019) e la facoltà di registrare le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, l'obbligo di fatturazione elettronica si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
In tale caso, il cedente o prestatore emette la fattura elettronica indicando il codice fiscale del cessionario o committente privato e consegna a quest'ultimo una copia analogica o elettronica della fattura (c.d. "copia di cortesia") al fine di evitarne la consegna successiva a seguito della segnalazione rilasciata dallo SdI in quanto non presente una casella di posta elettronica oppure uno specifico codice destinatario.
Nell'ambito delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, viene precisato che, ai fini del controllo documentale di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73, occorre fare riferimento ai contenuti della copia analogica rilasciata al privato consumatore, con la conseguenza che, in caso di discordanza nei contenuti rispetto alla fattura elettronica, e fatta salva la prova contraria, saranno ritenuti validi, anche ai fini tributari, quelli della fattura elettronica.
L'Autore, inoltre, osserva che l'eventuale copia cartacea rilasciata a cessionari o committenti soggetti passivi IVA non è valida ai fini della registrazione, né ai fini della detrazione dell'IVA o della deduzione dei costi. In tal caso, infatti, occorre fare riferimento esclusivamente alla fattura elettronica ricevuta in formato XML.
Fonte: L. 145/2018 art. 1, commi 53 e 54 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.1.2019 - "Al via l’era della fatturazione elettronica" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego