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Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS   Data : 10/01/2019
Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS
A meno di venti giorni dall’obbligo di trasmissione della Comunicazione spese sanitarie riferite all’anno 2018 al Sistema Tessera Sanitaria che scade il 31 gennaio 2019 non è ancora stato chiarito se i nuovi soggetti di cui al D.M. 13 marzo 2018 “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.” Pubblicato in G. U. del 3 aprile 2018, n. 77, emanato dal Ministero della salute siano obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS e pertanto, anche esclusi dagli obblighi di emissione di fatture elettroniche.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari dì radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:
a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di logopedista;
k) albo della professione sanitaria di podologo;
l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego