Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
14/10/2015 L’impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria S.M.Perego
12/12/2018 L’IMU e la TASI scontano una riduzione al 75% S.M.Perego
23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
01/02/2017 L’INPS apporta modifiche alla disciplina del “DURC on-line” S.M.Perego
22/02/2016 L’INPS conferma che artigiani e commercianti forfetari possono aderire alla riduzione dei contributi fissi al 65% S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego

Records 1211 to 1220 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS   Data : 10/01/2019
Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS
A meno di venti giorni dall’obbligo di trasmissione della Comunicazione spese sanitarie riferite all’anno 2018 al Sistema Tessera Sanitaria che scade il 31 gennaio 2019 non è ancora stato chiarito se i nuovi soggetti di cui al D.M. 13 marzo 2018 “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.” Pubblicato in G. U. del 3 aprile 2018, n. 77, emanato dal Ministero della salute siano obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS e pertanto, anche esclusi dagli obblighi di emissione di fatture elettroniche.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari dì radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:
a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di logopedista;
k) albo della professione sanitaria di podologo;
l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego