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Data Titolo Sezione Autore
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
01/12/2016 Il registro dei beni ammortizzabili deve sempre essere aggiornato S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1441 to 1450 of 2397
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Titolo: Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS   Data : 10/01/2019
Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS
A meno di venti giorni dall’obbligo di trasmissione della Comunicazione spese sanitarie riferite all’anno 2018 al Sistema Tessera Sanitaria che scade il 31 gennaio 2019 non è ancora stato chiarito se i nuovi soggetti di cui al D.M. 13 marzo 2018 “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.” Pubblicato in G. U. del 3 aprile 2018, n. 77, emanato dal Ministero della salute siano obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS e pertanto, anche esclusi dagli obblighi di emissione di fatture elettroniche.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari dì radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:
a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di logopedista;
k) albo della professione sanitaria di podologo;
l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego