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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS   Data : 10/01/2019
Nuovi albi professioni sanitarie con dubbi sul Sistema TS
A meno di venti giorni dall’obbligo di trasmissione della Comunicazione spese sanitarie riferite all’anno 2018 al Sistema Tessera Sanitaria che scade il 31 gennaio 2019 non è ancora stato chiarito se i nuovi soggetti di cui al D.M. 13 marzo 2018 “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.” Pubblicato in G. U. del 3 aprile 2018, n. 77, emanato dal Ministero della salute siano obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS e pertanto, anche esclusi dagli obblighi di emissione di fatture elettroniche.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari dì radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:
a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di logopedista;
k) albo della professione sanitaria di podologo;
l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego