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10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
15/02/2016 I contratti di locazione non registrati non esistono S.M.Perego
15/02/2016 Il regime forfetario passa tramite indicazione nella dichiarazione IVA S.M.Perego
15/02/2016 Limite alla compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
15/02/2016 Nella dichiarazione Iva 2016 lo Split payment S.M.Perego

Records 711 to 720 of 2397
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Titolo: INAIL Rinviata l’autoliquidazione   Data : 14/01/2019
INAIL Rinviata l’autoliquidazione
L'INAIL, con la circ. 11.1.2019 n. 1, ha fornito le prime indicazioni con riguardo al differimento dei termini per l'autoliquidazione 2019, disposto dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) in conseguenza della riduzione, per il triennio 2019 - 2021, delle tariffe dei premi e dei contributi INAIL.
Oltre a riepilogare i termini interessati dal differimento, l'INAIL chiarisce che:
- le nuove basi di calcolo saranno disponibili entro il 31.3.2019 con i servizi "Visualizza basi di calcolo", "Richiesta basi di calcolo" e "Visualizzazione elementi di calcolo", quest'ultimo solo per il settore della navigazione;
- in caso di pagamento del premio in quattro rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16.5.2019, data in cui dovrà pertanto essere versato il 50% del premio, senza maggiorazione di interessi. La seconda e la terza rata dovranno essere versate rispettivamente entro il 20.8.2019 e il 18.11.2019;
- sono rinviati anche i termini per il pagamento dei contributi associativi il cui primo acconto dovrà essere effettuato nel mese di luglio 2019 e non nel mese di maggio 2019;
- dal differimento sono esclusi i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
- la riduzione dell'11,50% dei premi assicurativi applicabile alle imprese edili che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, non si applica ai premi assicurativi a partire dall'1.1.2019, ma si applica alla regolazione 2018.
Fonte: Circolare INAIL 11.1.2019 n. 1 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.1.2019 - "Basi di calcolo INAIL a disposizione del datore entro il 31 marzo" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego