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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante   Data : 15/01/2019
Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante
Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2019 n. 3 è stato istituito il codice tributo "6896", relativo al credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ex art. 1 co. 924 e 925 della L. 205/2017.
Tale credito d'imposta è stato introdotto per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, i soggetti titolari di partita IVA devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo "6896" è esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.1.2019 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Il credito d’imposta per i distributori di carburante trova il codice tributo" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego