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Data Titolo Sezione Autore
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante   Data : 15/01/2019
Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante
Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2019 n. 3 è stato istituito il codice tributo "6896", relativo al credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ex art. 1 co. 924 e 925 della L. 205/2017.
Tale credito d'imposta è stato introdotto per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, i soggetti titolari di partita IVA devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo "6896" è esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.1.2019 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Il credito d’imposta per i distributori di carburante trova il codice tributo" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego