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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante   Data : 15/01/2019
Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante
Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2019 n. 3 è stato istituito il codice tributo "6896", relativo al credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ex art. 1 co. 924 e 925 della L. 205/2017.
Tale credito d'imposta è stato introdotto per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, i soggetti titolari di partita IVA devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo "6896" è esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.1.2019 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Il credito d’imposta per i distributori di carburante trova il codice tributo" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego