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Data Titolo Sezione Autore
18/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
18/07/2016 Avanzata la richiesta di proroga alla presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
18/07/2016 Alle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali delle cooperative sociali la nuova aliquota IVA del 5% S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Inviate alla Commissione UE le regole per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
21/07/2016 Il sequestro per equivalente si applica solo in via sussidiaria S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante   Data : 15/01/2019
Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante
Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2019 n. 3 è stato istituito il codice tributo "6896", relativo al credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ex art. 1 co. 924 e 925 della L. 205/2017.
Tale credito d'imposta è stato introdotto per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, i soggetti titolari di partita IVA devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo "6896" è esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.1.2019 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Il credito d’imposta per i distributori di carburante trova il codice tributo" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego