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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante   Data : 15/01/2019
Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante
Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.1.2019 n. 3 è stato istituito il codice tributo "6896", relativo al credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ex art. 1 co. 924 e 925 della L. 205/2017.
Tale credito d'imposta è stato introdotto per agevolare l'utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, i soggetti titolari di partita IVA devono presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo "6896" è esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 14.1.2019 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Il credito d’imposta per i distributori di carburante trova il codice tributo" – Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego