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Data Titolo Sezione Autore
07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
13/06/2017 Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730 S.M.Perego
13/06/2017 Bonus Renzi escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego
13/06/2017 Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo la cedolare secca al 21% per i Bed and breakfast Stefano M. Perego

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Titolo: Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018   Data : 15/01/2019
Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018
I soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta mensilmente effettuano la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018 entro il 16.1.2019.
Occorre tener presente che nell'ambito di tale liquidazione periodica può essere computata in detrazione la sola imposta a credito derivante da operazioni effettuate nel 2018 e la cui fattura sia pervenuta al cessionario o committente entro il 31.12.2018.
Non è possibile, invece, computare nella liquidazione in parola anche l'IVA a credito derivante da operazioni per le quali l'esigibilità si è realizzata nel 2018, ma la cui fattura è stata ricevuta nei primi 15 giorni del 2019.
Infatti, l'art. 1 del DPR 100/98 (modificato dall'art. 14 del DL 119/2018), pur prevedendo la possibilità di computare in detrazione, nella liquidazione periodica di un dato mese, anche l'IVA a credito derivante da operazioni effettuate nel periodo le cui fatture siano state ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, dispone che tale regola non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Liquidazione del 16 gennaio 2019 con attenzione alle fatture di “fine anno”" - Greco - La Grutta

Sezione:   Autore : S.M.Perego