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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego
13/03/2017 Nel nuovo regime di cassa vigono presunzioni diverse per le perdite su crediti S.M.Perego
10/03/2017 Le spese di formazione professionale deducibili sino a 10 mila euro S.M.Perego
10/03/2017 L’INPS fornisce chiarimenti per la compilazione dell'elemento "ForzaAziendale" S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego

Records 1051 to 1060 of 2397
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Titolo: Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018   Data : 15/01/2019
Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018
I soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta mensilmente effettuano la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018 entro il 16.1.2019.
Occorre tener presente che nell'ambito di tale liquidazione periodica può essere computata in detrazione la sola imposta a credito derivante da operazioni effettuate nel 2018 e la cui fattura sia pervenuta al cessionario o committente entro il 31.12.2018.
Non è possibile, invece, computare nella liquidazione in parola anche l'IVA a credito derivante da operazioni per le quali l'esigibilità si è realizzata nel 2018, ma la cui fattura è stata ricevuta nei primi 15 giorni del 2019.
Infatti, l'art. 1 del DPR 100/98 (modificato dall'art. 14 del DL 119/2018), pur prevedendo la possibilità di computare in detrazione, nella liquidazione periodica di un dato mese, anche l'IVA a credito derivante da operazioni effettuate nel periodo le cui fatture siano state ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, dispone che tale regola non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Liquidazione del 16 gennaio 2019 con attenzione alle fatture di “fine anno”" - Greco - La Grutta

Sezione:   Autore : S.M.Perego