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16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
06/03/2017 Dal 1° luglio ulteriori notifiche sulla PEC – Anche ai privati S.M.Perego
24/02/2017 INPS Partono le domande per l’accreditamento delle strutture eroganti servizi per l'infanzia S.M.Perego
27/02/2017 Scade domani la trasmissione telematica delle spese veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
27/02/2017 Canone RAI - Nuovo modello di dichiarazione di non detenzione TV S.M.Perego
02/03/2017 Nuova classificazione sismica degli edifici S.M.Perego

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Titolo: Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018   Data : 15/01/2019
Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018
I soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta mensilmente effettuano la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018 entro il 16.1.2019.
Occorre tener presente che nell'ambito di tale liquidazione periodica può essere computata in detrazione la sola imposta a credito derivante da operazioni effettuate nel 2018 e la cui fattura sia pervenuta al cessionario o committente entro il 31.12.2018.
Non è possibile, invece, computare nella liquidazione in parola anche l'IVA a credito derivante da operazioni per le quali l'esigibilità si è realizzata nel 2018, ma la cui fattura è stata ricevuta nei primi 15 giorni del 2019.
Infatti, l'art. 1 del DPR 100/98 (modificato dall'art. 14 del DL 119/2018), pur prevedendo la possibilità di computare in detrazione, nella liquidazione periodica di un dato mese, anche l'IVA a credito derivante da operazioni effettuate nel periodo le cui fatture siano state ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, dispone che tale regola non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Liquidazione del 16 gennaio 2019 con attenzione alle fatture di “fine anno”" - Greco - La Grutta

Sezione:   Autore : S.M.Perego