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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018   Data : 15/01/2019
Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018
I soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta mensilmente effettuano la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018 entro il 16.1.2019.
Occorre tener presente che nell'ambito di tale liquidazione periodica può essere computata in detrazione la sola imposta a credito derivante da operazioni effettuate nel 2018 e la cui fattura sia pervenuta al cessionario o committente entro il 31.12.2018.
Non è possibile, invece, computare nella liquidazione in parola anche l'IVA a credito derivante da operazioni per le quali l'esigibilità si è realizzata nel 2018, ma la cui fattura è stata ricevuta nei primi 15 giorni del 2019.
Infatti, l'art. 1 del DPR 100/98 (modificato dall'art. 14 del DL 119/2018), pur prevedendo la possibilità di computare in detrazione, nella liquidazione periodica di un dato mese, anche l'IVA a credito derivante da operazioni effettuate nel periodo le cui fatture siano state ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, dispone che tale regola non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Liquidazione del 16 gennaio 2019 con attenzione alle fatture di “fine anno”" - Greco - La Grutta

Sezione:   Autore : S.M.Perego