Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/01/2016 Quando le agevolazioni prima casa – Risposte a Telefisco 2016 S.M.Perego
03/11/2015 Quando si emettono le note di variazione - Novità S.M.Perego
11/07/2016 Quando usufruire del ravvedimento operoso per il saldo delle imposte 2015? S.M.Perego
24/11/2015 Quanto l’intervento di manutenzione straordinaria si configura risanamento conservativo S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
02/07/2009 Rateizzabile l'IVA dovuta per adeguamento agli Studi di Settore news Stefano M. Perego
06/09/2016 Ravvedibile il mod. 770 entro il 14.12.2016 S.M.Perego
14/11/2014 Ravvedimento IMU news S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018   Data : 15/01/2019
Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018
I soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta mensilmente effettuano la liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018 entro il 16.1.2019.
Occorre tener presente che nell'ambito di tale liquidazione periodica può essere computata in detrazione la sola imposta a credito derivante da operazioni effettuate nel 2018 e la cui fattura sia pervenuta al cessionario o committente entro il 31.12.2018.
Non è possibile, invece, computare nella liquidazione in parola anche l'IVA a credito derivante da operazioni per le quali l'esigibilità si è realizzata nel 2018, ma la cui fattura è stata ricevuta nei primi 15 giorni del 2019.
Infatti, l'art. 1 del DPR 100/98 (modificato dall'art. 14 del DL 119/2018), pur prevedendo la possibilità di computare in detrazione, nella liquidazione periodica di un dato mese, anche l'IVA a credito derivante da operazioni effettuate nel periodo le cui fatture siano state ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, dispone che tale regola non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Liquidazione del 16 gennaio 2019 con attenzione alle fatture di “fine anno”" - Greco - La Grutta

Sezione:   Autore : S.M.Perego