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23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware   Data : 15/01/2019
Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware
Con un comunicato stampa diramato il 14.1.2018, AssoSoftware ha preso posizione su alcuni dubbi interpretativi che sono stati posti all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, al fine di fornire un supporto agli operatori in relazione alla predisposizione delle fatture elettroniche.
Un primo chiarimento ha riguardato le novità apportate dal DL 119/2018 e, in particolare, la circostanza che, avvalendosi della possibilità di trasmettere il documento entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA di riferimento (art. 10), potessero sorgere dubbi in ordine alla data da indicare all'interno del file.
In tal caso AssoSoftware ritiene che, con riferimento alle fatture immediate, la data di emissione, presente all'interno del documento, debba coincidere con la data di effettuazione dell'operazione.
Quanto alla procedura di "reverse charge interno", AssoSoftware ritiene che possa essere considerata corretta la "semplice registrazione contabile del documento integrato", evidenziando nei registri IVA l'avvenuta integrazione e portando in conservazione esclusivamente il documento d'acquisto ricevuto.
L'Associazione ha, infine, consigliato agli operatori sanitari che emettono fatture "miste", contenenti sia dati da inviare al Sistema "TS" (che attualmente non devono essere fatturate in formato elettronico), sia prestazioni di tipo differente, di procedere con la fatturazione separata di tali spese.
Fonte: Comunicato stampa Assosoftware 14.1.2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Sul documento la stessa data in cui è effettuata l’operazione per le e-fatture" – Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego