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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware   Data : 15/01/2019
Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware
Con un comunicato stampa diramato il 14.1.2018, AssoSoftware ha preso posizione su alcuni dubbi interpretativi che sono stati posti all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, al fine di fornire un supporto agli operatori in relazione alla predisposizione delle fatture elettroniche.
Un primo chiarimento ha riguardato le novità apportate dal DL 119/2018 e, in particolare, la circostanza che, avvalendosi della possibilità di trasmettere il documento entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA di riferimento (art. 10), potessero sorgere dubbi in ordine alla data da indicare all'interno del file.
In tal caso AssoSoftware ritiene che, con riferimento alle fatture immediate, la data di emissione, presente all'interno del documento, debba coincidere con la data di effettuazione dell'operazione.
Quanto alla procedura di "reverse charge interno", AssoSoftware ritiene che possa essere considerata corretta la "semplice registrazione contabile del documento integrato", evidenziando nei registri IVA l'avvenuta integrazione e portando in conservazione esclusivamente il documento d'acquisto ricevuto.
L'Associazione ha, infine, consigliato agli operatori sanitari che emettono fatture "miste", contenenti sia dati da inviare al Sistema "TS" (che attualmente non devono essere fatturate in formato elettronico), sia prestazioni di tipo differente, di procedere con la fatturazione separata di tali spese.
Fonte: Comunicato stampa Assosoftware 14.1.2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Sul documento la stessa data in cui è effettuata l’operazione per le e-fatture" – Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego