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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware   Data : 15/01/2019
Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware
Con un comunicato stampa diramato il 14.1.2018, AssoSoftware ha preso posizione su alcuni dubbi interpretativi che sono stati posti all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, al fine di fornire un supporto agli operatori in relazione alla predisposizione delle fatture elettroniche.
Un primo chiarimento ha riguardato le novità apportate dal DL 119/2018 e, in particolare, la circostanza che, avvalendosi della possibilità di trasmettere il documento entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA di riferimento (art. 10), potessero sorgere dubbi in ordine alla data da indicare all'interno del file.
In tal caso AssoSoftware ritiene che, con riferimento alle fatture immediate, la data di emissione, presente all'interno del documento, debba coincidere con la data di effettuazione dell'operazione.
Quanto alla procedura di "reverse charge interno", AssoSoftware ritiene che possa essere considerata corretta la "semplice registrazione contabile del documento integrato", evidenziando nei registri IVA l'avvenuta integrazione e portando in conservazione esclusivamente il documento d'acquisto ricevuto.
L'Associazione ha, infine, consigliato agli operatori sanitari che emettono fatture "miste", contenenti sia dati da inviare al Sistema "TS" (che attualmente non devono essere fatturate in formato elettronico), sia prestazioni di tipo differente, di procedere con la fatturazione separata di tali spese.
Fonte: Comunicato stampa Assosoftware 14.1.2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Sul documento la stessa data in cui è effettuata l’operazione per le e-fatture" – Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego