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16/05/2016 La cessione delle parti comuni condominiali può generare plusvalenza S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
13/05/2016 Pubblicati i limiti di detrazione per le tasse universitarie S.M.Perego
13/05/2016 Nessun vizio di legittimità per gli accertamenti immobiliari senza preventivo contradditorio S.M.Perego
12/05/2016 Come recuperare l’acconto IRAP versato ma non dovuto S.M.Perego
12/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
14/03/2016 Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware   Data : 15/01/2019
Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware
Con un comunicato stampa diramato il 14.1.2018, AssoSoftware ha preso posizione su alcuni dubbi interpretativi che sono stati posti all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, al fine di fornire un supporto agli operatori in relazione alla predisposizione delle fatture elettroniche.
Un primo chiarimento ha riguardato le novità apportate dal DL 119/2018 e, in particolare, la circostanza che, avvalendosi della possibilità di trasmettere il documento entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA di riferimento (art. 10), potessero sorgere dubbi in ordine alla data da indicare all'interno del file.
In tal caso AssoSoftware ritiene che, con riferimento alle fatture immediate, la data di emissione, presente all'interno del documento, debba coincidere con la data di effettuazione dell'operazione.
Quanto alla procedura di "reverse charge interno", AssoSoftware ritiene che possa essere considerata corretta la "semplice registrazione contabile del documento integrato", evidenziando nei registri IVA l'avvenuta integrazione e portando in conservazione esclusivamente il documento d'acquisto ricevuto.
L'Associazione ha, infine, consigliato agli operatori sanitari che emettono fatture "miste", contenenti sia dati da inviare al Sistema "TS" (che attualmente non devono essere fatturate in formato elettronico), sia prestazioni di tipo differente, di procedere con la fatturazione separata di tali spese.
Fonte: Comunicato stampa Assosoftware 14.1.2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2019 - "Sul documento la stessa data in cui è effettuata l’operazione per le e-fatture" – Bilancini
Sezione:   Autore : S.M.Perego