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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1221 to 1230 of 2397
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Titolo: Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica   Data : 21/01/2019
Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica
L'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse dall'1.1.2019, stabilisce l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni e prestazioni che intercorrono con soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
La comunicazione è dovuta entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello relativo alla data di emissione della fattura (per le operazioni attive) ovvero alla data di registrazione della stessa, ai fini della liquidazione IVA (per le operazioni passive).
Sono escluse dalla comunicazione le operazioni rispetto alle quali è stata emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale.
In termini generali, l'obbligo comunicativo riguarda:
- le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le operazioni assimilate;
- le cessioni domestiche di beni a soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- le prestazioni di servizi rese e ricevute, se le controparti non sono né residenti né stabilite in Italia.
Rientrano nella comunicazione, tra l'altro, le operazioni effettuate nei confronti di "privati" (non residenti e non stabiliti).
Per superare l’obbligo dell’esterometro è sufficiente emettere anche una fattura elettronica riportando, quale codice destinatario 7 X “XXXXXXX”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2019 - "L’emissione di e-fattura evita la comunicazione transfrontaliera" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego