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Data Titolo Sezione Autore
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
30/06/2016 Approvato il DL “Salva banche” S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
27/06/2016 Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
28/06/2016 La Cassazione interviene sui tassi usurai S.M.Perego

Records 1661 to 1670 of 2397
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Titolo: Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica   Data : 21/01/2019
Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica
L'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse dall'1.1.2019, stabilisce l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni e prestazioni che intercorrono con soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
La comunicazione è dovuta entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello relativo alla data di emissione della fattura (per le operazioni attive) ovvero alla data di registrazione della stessa, ai fini della liquidazione IVA (per le operazioni passive).
Sono escluse dalla comunicazione le operazioni rispetto alle quali è stata emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale.
In termini generali, l'obbligo comunicativo riguarda:
- le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le operazioni assimilate;
- le cessioni domestiche di beni a soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- le prestazioni di servizi rese e ricevute, se le controparti non sono né residenti né stabilite in Italia.
Rientrano nella comunicazione, tra l'altro, le operazioni effettuate nei confronti di "privati" (non residenti e non stabiliti).
Per superare l’obbligo dell’esterometro è sufficiente emettere anche una fattura elettronica riportando, quale codice destinatario 7 X “XXXXXXX”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2019 - "L’emissione di e-fattura evita la comunicazione transfrontaliera" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego