Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego
04/03/2016 INPS Assegno di disoccupazione in esenzione da IRPEF S.M.Perego
14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego

Records 411 to 420 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica   Data : 21/01/2019
Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica
L'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse dall'1.1.2019, stabilisce l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni e prestazioni che intercorrono con soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
La comunicazione è dovuta entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello relativo alla data di emissione della fattura (per le operazioni attive) ovvero alla data di registrazione della stessa, ai fini della liquidazione IVA (per le operazioni passive).
Sono escluse dalla comunicazione le operazioni rispetto alle quali è stata emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale.
In termini generali, l'obbligo comunicativo riguarda:
- le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le operazioni assimilate;
- le cessioni domestiche di beni a soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- le prestazioni di servizi rese e ricevute, se le controparti non sono né residenti né stabilite in Italia.
Rientrano nella comunicazione, tra l'altro, le operazioni effettuate nei confronti di "privati" (non residenti e non stabiliti).
Per superare l’obbligo dell’esterometro è sufficiente emettere anche una fattura elettronica riportando, quale codice destinatario 7 X “XXXXXXX”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2019 - "L’emissione di e-fattura evita la comunicazione transfrontaliera" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego