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03/08/2016 Definitiva la riammissione alla dilazione dei ruoli con la conversione del DL enti locali S.M.Perego
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07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
29/01/2010 Denuncia variazione terreni news S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego

Records 531 to 540 of 2397
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Titolo: Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica   Data : 21/01/2019
Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica
L'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse dall'1.1.2019, stabilisce l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni e prestazioni che intercorrono con soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
La comunicazione è dovuta entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello relativo alla data di emissione della fattura (per le operazioni attive) ovvero alla data di registrazione della stessa, ai fini della liquidazione IVA (per le operazioni passive).
Sono escluse dalla comunicazione le operazioni rispetto alle quali è stata emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale.
In termini generali, l'obbligo comunicativo riguarda:
- le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le operazioni assimilate;
- le cessioni domestiche di beni a soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- le prestazioni di servizi rese e ricevute, se le controparti non sono né residenti né stabilite in Italia.
Rientrano nella comunicazione, tra l'altro, le operazioni effettuate nei confronti di "privati" (non residenti e non stabiliti).
Per superare l’obbligo dell’esterometro è sufficiente emettere anche una fattura elettronica riportando, quale codice destinatario 7 X “XXXXXXX”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2019 - "L’emissione di e-fattura evita la comunicazione transfrontaliera" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego