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Data Titolo Sezione Autore
24/11/2015 I revisori legali al versamento, entro il 31.1.2016, di euro 26,00. S.M.Perego
26/11/2015 I rimborsi spese dei volontari dell'associazione non sempre esclusi da tassazione S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
20/04/2016 I rimborsi sulle spese sanitarie entrano nel 730 Precompilato S.M.Perego
28/01/2019 I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA S.M.Perego
26/06/2017 I soci di SNC e SAS che optano per l’IRI determinano l’acconto in forma previsionale S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
10/06/2016 I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016 S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego

Records 841 to 850 of 2397
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Titolo: Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica   Data : 21/01/2019
Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica
L'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, per le fatture emesse dall'1.1.2019, stabilisce l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni e prestazioni che intercorrono con soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
La comunicazione è dovuta entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello relativo alla data di emissione della fattura (per le operazioni attive) ovvero alla data di registrazione della stessa, ai fini della liquidazione IVA (per le operazioni passive).
Sono escluse dalla comunicazione le operazioni rispetto alle quali è stata emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale.
In termini generali, l'obbligo comunicativo riguarda:
- le cessioni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari e le operazioni assimilate;
- le cessioni domestiche di beni a soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- le prestazioni di servizi rese e ricevute, se le controparti non sono né residenti né stabilite in Italia.
Rientrano nella comunicazione, tra l'altro, le operazioni effettuate nei confronti di "privati" (non residenti e non stabiliti).
Per superare l’obbligo dell’esterometro è sufficiente emettere anche una fattura elettronica riportando, quale codice destinatario 7 X “XXXXXXX”.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2019 - "L’emissione di e-fattura evita la comunicazione transfrontaliera" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego