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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica   Data : 23/01/2019
Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica
La risposta si trova nelle FAQ pubblicate sul sito dell’AdE.
Domanda: Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?
Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?
Risposta: Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.
A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
Per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo. Sarà, comunque, possibile consultare i documenti che i fornitori hanno inviato in formato elettronico sin dall'1.1.2019
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/Consultazione+fatture/?page=schedecomunicazioni - Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2019 - "Pronto dal secondo semestre 2019 il portale delle e-fatture per i consumatori finali" – Redazione – S.M.Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego