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Data Titolo Sezione Autore
07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
13/12/2016 Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
15/12/2016 Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
15/12/2016 Ulteriormente ridotto il tasso di interesse dall'1.1.2017 S.M.Perego
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica   Data : 23/01/2019
Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica
La risposta si trova nelle FAQ pubblicate sul sito dell’AdE.
Domanda: Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?
Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?
Risposta: Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.
A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
Per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo. Sarà, comunque, possibile consultare i documenti che i fornitori hanno inviato in formato elettronico sin dall'1.1.2019
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/Consultazione+fatture/?page=schedecomunicazioni - Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2019 - "Pronto dal secondo semestre 2019 il portale delle e-fatture per i consumatori finali" – Redazione – S.M.Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego