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Data Titolo Sezione Autore
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
10/06/2016 Per le multiproprietà l’IMU è sempre versata dall’amministratore S.M.Perego
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego
10/06/2016 Pubblicate le istruzioni INPS per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2016 PF S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
10/06/2016 Si attribuisce con Docfa la rendita alle unità accatastate in categoria D ed E S.M.Perego
10/06/2016 I super ammortamenti obbligano alla rideterminazione degli acconti 2016 S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
14/06/2016 A più mani la richiesta di proroga per il modello UNICO 2016 S.M.Perego

Records 221 to 230 of 2397
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Titolo: Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica   Data : 23/01/2019
Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica
La risposta si trova nelle FAQ pubblicate sul sito dell’AdE.
Domanda: Sono un privato cittadino senza partita IVA: se voglio e chiedo la fattura all’esercente o al professionista che mi vende un prodotto o mi offre un servizio, sono costretto a fornire un indirizzo PEC?
Se ho le credenziali Fisconline posso accedere alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei miei confronti? In che modo?
Risposta: Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente.
A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
Per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo. Sarà, comunque, possibile consultare i documenti che i fornitori hanno inviato in formato elettronico sin dall'1.1.2019
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/Consultazione+fatture/?page=schedecomunicazioni - Il Quotidiano del Commercialista del 23.1.2019 - "Pronto dal secondo semestre 2019 il portale delle e-fatture per i consumatori finali" – Redazione – S.M.Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego