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Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 L’omessa risoluzione di locazione soggetta a Cedolare Secca è sempre sanzionata S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
17/01/2017 L’omesso versamento di ritenute previdenziali superiore a 10 mila euro configura nuovo reato S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego
01/03/2016 L’opzione al regime forfetario è sempre soggetta a calcoli di convenienza S.M.Perego
15/11/2016 L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017   Data : 28/01/2019
Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017
Con la circ. 25.1.2019 n. 3, l'INAIL ha illustrato le novità apportate dall'art. 1 co. 991 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi concessa ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi residenti nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Nel dettaglio, la disposizione indicata ha prorogato all'1.6.2019 la decorrenza della ripresa dei pagamenti di premi e contributi, anche mediante rateizzazione, in precedenza fissata alla data del 31.1.2019 ed ha aumentato da 60 a 120 il numero massimo di rate mensili (di pari importo) con cui si potrà provvedere all'adempimento.
In caso di scelta del pagamento in forma rateale, i soggetti interessati dovranno presentare specifica istanza alla sede INAIL competente per territorio, utilizzando un apposito modulo reperibile in allegato alla circ. n. 3/2019.
Sempre in merito al pagamento rateale, da effettuarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese, la circolare in commento ricorda che l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50,00 euro.
Fonte: Circ. INAIL 25.1.2019 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2019 - "Premi assicurativi dal 1° giugno per le aree del Sisma Centro Italia" – Mamone -

Sezione:   Autore : S.M.Perego