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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017   Data : 28/01/2019
Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017
Con la circ. 25.1.2019 n. 3, l'INAIL ha illustrato le novità apportate dall'art. 1 co. 991 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) in merito alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi concessa ai datori di lavoro privati e ai lavoratori autonomi residenti nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
Nel dettaglio, la disposizione indicata ha prorogato all'1.6.2019 la decorrenza della ripresa dei pagamenti di premi e contributi, anche mediante rateizzazione, in precedenza fissata alla data del 31.1.2019 ed ha aumentato da 60 a 120 il numero massimo di rate mensili (di pari importo) con cui si potrà provvedere all'adempimento.
In caso di scelta del pagamento in forma rateale, i soggetti interessati dovranno presentare specifica istanza alla sede INAIL competente per territorio, utilizzando un apposito modulo reperibile in allegato alla circ. n. 3/2019.
Sempre in merito al pagamento rateale, da effettuarsi entro l'ultimo giorno di ogni mese, la circolare in commento ricorda che l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50,00 euro.
Fonte: Circ. INAIL 25.1.2019 n. 3 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.1.2019 - "Premi assicurativi dal 1° giugno per le aree del Sisma Centro Italia" – Mamone -

Sezione:   Autore : S.M.Perego