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Data Titolo Sezione Autore
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
20/11/2015 La Cadiprof e la Ebibro si estende ai professionisti S.M.Perego
11/07/2016 La cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo è consultabile su Entratel o Fisconline S.M.Perego
22/02/2016 La cartella esattoriale al restyling S.M.Perego
30/04/2015 La casella PEC delle imprese deve essere mantenuta sempre attiva S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/06/2016 La Cassazione interviene sui tassi usurai S.M.Perego

Records 1261 to 1270 of 2397
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Titolo: I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA   Data : 28/01/2019
I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA
La ricezione delle fatture elettroniche può subire rallentamenti in alcune circostanze, sia per l'eventuale scarto del documento, sia in conseguenza dei termini "allargati", stabiliti dall'art. 10 del DL 119/2018.
Considerato che il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sul file della fattura elettronica, recapita al soggetto trasmittente, entro cinque giorni, un'eventuale ricevuta di scarto. Il soggetto passivo, in tale circostanza, ha a disposizione ulteriori cinque giorni di tempo per procedere alla trasmissione di una nuova fattura.
Proprio nei cinque giorni successivi all’emissione della fattura occorre, costantemente, vigilare sugli avvisi del Sistema di Interscambio, nel caso in cui il file venga scartato dal Sistema di Interscambio, il cessionario o committente potrebbe ricevere la fattura sino a dieci giorni dopo che l'operazione è stata effettuata, nell'ipotesi in cui il documento, successivamente al primo scarto, risulti corretto.
In virtù, poi, delle novità introdotte dall'art. 10 del DL 119/2018, i tempi di ricezione potrebbero essere ulteriormente estesi. Secondo tale disposizione, nel primo semestre 2019:
- non si applicano sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA di competenza;
- si applica una riduzione dell'80% delle sanzioni, nel caso in cui la fattura sia emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo (misura estesa al 30.9.2019 per i "mensili").
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2019 - "Tempi dilatati per la ricezione dell’e-fattura e per la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego