Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
17/03/2017 Ripristinato l'obbligo di presentazione per il 2017 dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA   Data : 28/01/2019
I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA
La ricezione delle fatture elettroniche può subire rallentamenti in alcune circostanze, sia per l'eventuale scarto del documento, sia in conseguenza dei termini "allargati", stabiliti dall'art. 10 del DL 119/2018.
Considerato che il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sul file della fattura elettronica, recapita al soggetto trasmittente, entro cinque giorni, un'eventuale ricevuta di scarto. Il soggetto passivo, in tale circostanza, ha a disposizione ulteriori cinque giorni di tempo per procedere alla trasmissione di una nuova fattura.
Proprio nei cinque giorni successivi all’emissione della fattura occorre, costantemente, vigilare sugli avvisi del Sistema di Interscambio, nel caso in cui il file venga scartato dal Sistema di Interscambio, il cessionario o committente potrebbe ricevere la fattura sino a dieci giorni dopo che l'operazione è stata effettuata, nell'ipotesi in cui il documento, successivamente al primo scarto, risulti corretto.
In virtù, poi, delle novità introdotte dall'art. 10 del DL 119/2018, i tempi di ricezione potrebbero essere ulteriormente estesi. Secondo tale disposizione, nel primo semestre 2019:
- non si applicano sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA di competenza;
- si applica una riduzione dell'80% delle sanzioni, nel caso in cui la fattura sia emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo (misura estesa al 30.9.2019 per i "mensili").
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2019 - "Tempi dilatati per la ricezione dell’e-fattura e per la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego