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Data Titolo Sezione Autore
07/01/2019 Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
21/07/2016 Possibile l’istanza di rimborso se in Unico non è stata riportata la detassazione ambientale S.M.Perego
12/04/2016 Possibile proroga dal 7.7.2016 al 23.7.2016 per il 730 S.M.Perego
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
04/07/2016 Possibile proroga per la presentazione del Mod. 770_2016 S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
06/10/2015 Possibile sanare l’assenza del visto di conformità S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA   Data : 28/01/2019
I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA
La ricezione delle fatture elettroniche può subire rallentamenti in alcune circostanze, sia per l'eventuale scarto del documento, sia in conseguenza dei termini "allargati", stabiliti dall'art. 10 del DL 119/2018.
Considerato che il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sul file della fattura elettronica, recapita al soggetto trasmittente, entro cinque giorni, un'eventuale ricevuta di scarto. Il soggetto passivo, in tale circostanza, ha a disposizione ulteriori cinque giorni di tempo per procedere alla trasmissione di una nuova fattura.
Proprio nei cinque giorni successivi all’emissione della fattura occorre, costantemente, vigilare sugli avvisi del Sistema di Interscambio, nel caso in cui il file venga scartato dal Sistema di Interscambio, il cessionario o committente potrebbe ricevere la fattura sino a dieci giorni dopo che l'operazione è stata effettuata, nell'ipotesi in cui il documento, successivamente al primo scarto, risulti corretto.
In virtù, poi, delle novità introdotte dall'art. 10 del DL 119/2018, i tempi di ricezione potrebbero essere ulteriormente estesi. Secondo tale disposizione, nel primo semestre 2019:
- non si applicano sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA di competenza;
- si applica una riduzione dell'80% delle sanzioni, nel caso in cui la fattura sia emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo (misura estesa al 30.9.2019 per i "mensili").
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2019 - "Tempi dilatati per la ricezione dell’e-fattura e per la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego