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15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
15/02/2019 Al via il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
18/02/2019 INAIL – Domande entro il 28 febbraio per la riduzione del premio assicurativo S.M.Perego
18/02/2019 Liquidazione mensile IVA soggetta agli scarti dello SdI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
22/02/2019 Nuovo credito d’imposta sui registratori di cassa S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA   Data : 28/01/2019
I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA
La ricezione delle fatture elettroniche può subire rallentamenti in alcune circostanze, sia per l'eventuale scarto del documento, sia in conseguenza dei termini "allargati", stabiliti dall'art. 10 del DL 119/2018.
Considerato che il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sul file della fattura elettronica, recapita al soggetto trasmittente, entro cinque giorni, un'eventuale ricevuta di scarto. Il soggetto passivo, in tale circostanza, ha a disposizione ulteriori cinque giorni di tempo per procedere alla trasmissione di una nuova fattura.
Proprio nei cinque giorni successivi all’emissione della fattura occorre, costantemente, vigilare sugli avvisi del Sistema di Interscambio, nel caso in cui il file venga scartato dal Sistema di Interscambio, il cessionario o committente potrebbe ricevere la fattura sino a dieci giorni dopo che l'operazione è stata effettuata, nell'ipotesi in cui il documento, successivamente al primo scarto, risulti corretto.
In virtù, poi, delle novità introdotte dall'art. 10 del DL 119/2018, i tempi di ricezione potrebbero essere ulteriormente estesi. Secondo tale disposizione, nel primo semestre 2019:
- non si applicano sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA di competenza;
- si applica una riduzione dell'80% delle sanzioni, nel caso in cui la fattura sia emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo (misura estesa al 30.9.2019 per i "mensili").
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2019 - "Tempi dilatati per la ricezione dell’e-fattura e per la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego