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31/03/2016 Implementati i dati inseriti nella dichiarazione precompilata S.M.Perego
13/10/2016 Impossibile replicare la detrazione IRPEF sulle spese di ristrutturazione S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
08/02/2016 Imposta di Registro agevolata per i leasing “Prima casa” S.M.Perego
16/06/2016 Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività diventa definitiva S.M.Perego
13/06/2017 Impugnabile il rifiuto di Equitalia alla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
15/10/2015 Impugnabile l’estratto di ruolo S.M.Perego
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
19/05/2012 IMU - Circolare DF n. 3/2012 del 18 maggio 2012 news S.M.Perego
03/06/2016 IMU - Il Comune fa cassa con le aree edificabili S.M.Perego

Records 971 to 980 of 2397
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Titolo: I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA   Data : 28/01/2019
I ritardi nella ricezione della fattura elettronica determinano la detrazione dell’IVA
La ricezione delle fatture elettroniche può subire rallentamenti in alcune circostanze, sia per l'eventuale scarto del documento, sia in conseguenza dei termini "allargati", stabiliti dall'art. 10 del DL 119/2018.
Considerato che il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sul file della fattura elettronica, recapita al soggetto trasmittente, entro cinque giorni, un'eventuale ricevuta di scarto. Il soggetto passivo, in tale circostanza, ha a disposizione ulteriori cinque giorni di tempo per procedere alla trasmissione di una nuova fattura.
Proprio nei cinque giorni successivi all’emissione della fattura occorre, costantemente, vigilare sugli avvisi del Sistema di Interscambio, nel caso in cui il file venga scartato dal Sistema di Interscambio, il cessionario o committente potrebbe ricevere la fattura sino a dieci giorni dopo che l'operazione è stata effettuata, nell'ipotesi in cui il documento, successivamente al primo scarto, risulti corretto.
In virtù, poi, delle novità introdotte dall'art. 10 del DL 119/2018, i tempi di ricezione potrebbero essere ulteriormente estesi. Secondo tale disposizione, nel primo semestre 2019:
- non si applicano sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA di competenza;
- si applica una riduzione dell'80% delle sanzioni, nel caso in cui la fattura sia emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo (misura estesa al 30.9.2019 per i "mensili").
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.1.2019 - "Tempi dilatati per la ricezione dell’e-fattura e per la detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego