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Data Titolo Sezione Autore
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Al via i rimborsi dell’IMU statale S.M.Perego
16/11/2016 Anche ai tributaristi, di cui alla L. 4/2013, estesa la rappresentanza del contribuente presso gli uffici S.M.Perego
21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
27/10/2016 Dal 2017 la nuova liquidazione trimestrale e lo spesometro a rischio sanzioni S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
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Titolo: Come rettificare le fatture elettroniche inviate   Data : 30/01/2019
Come rettificare le fatture elettroniche inviate
La regolarizzazione degli errori commessi rispetto a fatture elettroniche transitate per il Sistema di Interscambio varia a seconda dell'irregolarità che deve essere corretta.
Le variazioni in aumento sono disciplinate dall'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, il quale impone la rettifica se, successivamente all'emissione della fattura, sia mutato l'ammontare imponibile dell'operazione, o sia modificata la relativa imposta.
A differenza delle variazioni in aumento, le rettifiche in diminuzione sono facoltative e, nel caso di errori nella fatturazione, devono essere effettuate entro un anno dall'operazione originaria (art. 26 co. 3 del DPR 633/72).
Al riguardo si osserva che:
- poiché il suddetto termine annuale è richiamato esplicitamente ai fini del recupero dell'imposta originariamente fatturata, non dovrebbe essere necessario il rispetto dell'anno se la rettifica attiene a dati che non incidono sulla determinazione del tributo;
- la rettifica in diminuzione è ammessa per errori nella fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21 co. 7 del DPR 633/72, ossia quando il cedente o prestatore abbia indicato nella fattura "i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale", ma la rettifica non è ammessa nel caso in cui l'operazione fatturata sia "inesistente" (Cass. 2823/2008; C.M. 10.1.1974 n. 3).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2019 - "Errori nelle e-fatture con nota di variazione" - Bonino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego