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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Come rettificare le fatture elettroniche inviate   Data : 30/01/2019
Come rettificare le fatture elettroniche inviate
La regolarizzazione degli errori commessi rispetto a fatture elettroniche transitate per il Sistema di Interscambio varia a seconda dell'irregolarità che deve essere corretta.
Le variazioni in aumento sono disciplinate dall'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, il quale impone la rettifica se, successivamente all'emissione della fattura, sia mutato l'ammontare imponibile dell'operazione, o sia modificata la relativa imposta.
A differenza delle variazioni in aumento, le rettifiche in diminuzione sono facoltative e, nel caso di errori nella fatturazione, devono essere effettuate entro un anno dall'operazione originaria (art. 26 co. 3 del DPR 633/72).
Al riguardo si osserva che:
- poiché il suddetto termine annuale è richiamato esplicitamente ai fini del recupero dell'imposta originariamente fatturata, non dovrebbe essere necessario il rispetto dell'anno se la rettifica attiene a dati che non incidono sulla determinazione del tributo;
- la rettifica in diminuzione è ammessa per errori nella fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21 co. 7 del DPR 633/72, ossia quando il cedente o prestatore abbia indicato nella fattura "i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale", ma la rettifica non è ammessa nel caso in cui l'operazione fatturata sia "inesistente" (Cass. 2823/2008; C.M. 10.1.1974 n. 3).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2019 - "Errori nelle e-fatture con nota di variazione" - Bonino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego