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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilitŕ fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
31/05/2019 Non č ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/06/2019 Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč" S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Come rettificare le fatture elettroniche inviate   Data : 30/01/2019
Come rettificare le fatture elettroniche inviate
La regolarizzazione degli errori commessi rispetto a fatture elettroniche transitate per il Sistema di Interscambio varia a seconda dell'irregolarità che deve essere corretta.
Le variazioni in aumento sono disciplinate dall'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, il quale impone la rettifica se, successivamente all'emissione della fattura, sia mutato l'ammontare imponibile dell'operazione, o sia modificata la relativa imposta.
A differenza delle variazioni in aumento, le rettifiche in diminuzione sono facoltative e, nel caso di errori nella fatturazione, devono essere effettuate entro un anno dall'operazione originaria (art. 26 co. 3 del DPR 633/72).
Al riguardo si osserva che:
- poiché il suddetto termine annuale è richiamato esplicitamente ai fini del recupero dell'imposta originariamente fatturata, non dovrebbe essere necessario il rispetto dell'anno se la rettifica attiene a dati che non incidono sulla determinazione del tributo;
- la rettifica in diminuzione è ammessa per errori nella fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21 co. 7 del DPR 633/72, ossia quando il cedente o prestatore abbia indicato nella fattura "i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale", ma la rettifica non è ammessa nel caso in cui l'operazione fatturata sia "inesistente" (Cass. 2823/2008; C.M. 10.1.1974 n. 3).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2019 - "Errori nelle e-fatture con nota di variazione" - Bonino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego