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29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: Come rettificare le fatture elettroniche inviate   Data : 30/01/2019
Come rettificare le fatture elettroniche inviate
La regolarizzazione degli errori commessi rispetto a fatture elettroniche transitate per il Sistema di Interscambio varia a seconda dell'irregolarità che deve essere corretta.
Le variazioni in aumento sono disciplinate dall'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, il quale impone la rettifica se, successivamente all'emissione della fattura, sia mutato l'ammontare imponibile dell'operazione, o sia modificata la relativa imposta.
A differenza delle variazioni in aumento, le rettifiche in diminuzione sono facoltative e, nel caso di errori nella fatturazione, devono essere effettuate entro un anno dall'operazione originaria (art. 26 co. 3 del DPR 633/72).
Al riguardo si osserva che:
- poiché il suddetto termine annuale è richiamato esplicitamente ai fini del recupero dell'imposta originariamente fatturata, non dovrebbe essere necessario il rispetto dell'anno se la rettifica attiene a dati che non incidono sulla determinazione del tributo;
- la rettifica in diminuzione è ammessa per errori nella fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21 co. 7 del DPR 633/72, ossia quando il cedente o prestatore abbia indicato nella fattura "i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale", ma la rettifica non è ammessa nel caso in cui l'operazione fatturata sia "inesistente" (Cass. 2823/2008; C.M. 10.1.1974 n. 3).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2019 - "Errori nelle e-fatture con nota di variazione" - Bonino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego