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Data Titolo Sezione Autore
27/06/2017 Dall’1.7.2017 nuove disposizioni in materia di split payment S.M.Perego
02/05/2018 Dall’1.7.2018 fatture elettroniche senza reali semplificazioni S.M.Perego
24/06/2016 Dall’1.8.2016 la domanda del TFR si presenta all’INPS esclusivamente on-line S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
09/05/2017 Dall’Agenzia parte la proposta di cedolare secca anche per i B&B S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
06/04/2017 Dall’INPS in arrivo gli avvisi bonari per i contributi scaduti a febbraio 2017 S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
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Titolo: Come rettificare le fatture elettroniche inviate   Data : 30/01/2019
Come rettificare le fatture elettroniche inviate
La regolarizzazione degli errori commessi rispetto a fatture elettroniche transitate per il Sistema di Interscambio varia a seconda dell'irregolarità che deve essere corretta.
Le variazioni in aumento sono disciplinate dall'art. 26 co. 1 del DPR 633/72, il quale impone la rettifica se, successivamente all'emissione della fattura, sia mutato l'ammontare imponibile dell'operazione, o sia modificata la relativa imposta.
A differenza delle variazioni in aumento, le rettifiche in diminuzione sono facoltative e, nel caso di errori nella fatturazione, devono essere effettuate entro un anno dall'operazione originaria (art. 26 co. 3 del DPR 633/72).
Al riguardo si osserva che:
- poiché il suddetto termine annuale è richiamato esplicitamente ai fini del recupero dell'imposta originariamente fatturata, non dovrebbe essere necessario il rispetto dell'anno se la rettifica attiene a dati che non incidono sulla determinazione del tributo;
- la rettifica in diminuzione è ammessa per errori nella fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'art. 21 co. 7 del DPR 633/72, ossia quando il cedente o prestatore abbia indicato nella fattura "i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale", ma la rettifica non è ammessa nel caso in cui l'operazione fatturata sia "inesistente" (Cass. 2823/2008; C.M. 10.1.1974 n. 3).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2019 - "Errori nelle e-fatture con nota di variazione" - Bonino - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego