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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego
25/01/2017 In bozza le principali novità di (Unico) Redditi PF 2017 S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
16/12/2015 In corso di modifica i termini scadenziali per i controlli S.M.Perego
03/03/2016 In credito Iva da dichiarazione annuale si prescrive in 10 anni S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
19/04/2017 In G.U. il DPCM sul c.d. “Bonus Asilo Nido” S.M.Perego
06/03/2017 In G.U. l’accordo tra l’Italia ed il Principato di Monaco S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego

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Titolo: INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100   Data : 05/02/2019
INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100
Con la circ. 29.1.2019 n. 11, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova tipologia di pensionamento anticipato denominata "quota 100", introdotta dall'art. 14 del DL 4/2019 e concessa, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, agli iscritti alle gestioni INPS in presenza di un'età anagrafica pari almeno a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
Tra i diversi chiarimenti forniti dall'Istituto previdenziale, l'Autrice evidenzia anche la prevista incumulabilità dell'assegno di pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
L'incumulabilità opera sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari, nella generalità delle gestioni amministrate dall'INPS, a 67 anni dall'1.1.2019 al 31.12.2020).
Pertanto, in presenza di redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente svolta successivamente alla decorrenza della pensione e fino al compimento dell'età pensionabile, l'INPS provvederà la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno in cui i redditi sono prodotti.
Analoga sospensione avverrà anche nei casi di produzione del reddito di lavoro autonomo occasionale con importo superiore al predetto limite di 5.000,00 euro annui.
Fonte: Circ. INPS 29.1.2019 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2019 - "Pensione con “quota 100” sospesa se c’è attività lavorativa" – Secci
Sezione:   Autore : S.M.Perego