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25/11/2016 Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva S.M.Perego
25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
25/11/2016 Il ravvedimento sul quadro RW comporta sanzioni elevate S.M.Perego
28/11/2016 IMU sempre in capo al locatario sui leasing immobiliari S.M.Perego
28/11/2016 La locazione di case e appartamenti per le vacanze genera reddito d’impresa S.M.Perego
28/11/2016 Dal 2017 al 2019 i redditi agrari e dominicali esclusi da IRPEF per i CD e IAP S.M.Perego
28/11/2016 Dall’1.1.2017 partono i nuovi registratori di cassa telematici S.M.Perego
28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
29/11/2016 Gli interessi e le sanzioni fiscali scontano la prescrizione quinquennale S.M.Perego

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Titolo: INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100   Data : 05/02/2019
INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100
Con la circ. 29.1.2019 n. 11, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova tipologia di pensionamento anticipato denominata "quota 100", introdotta dall'art. 14 del DL 4/2019 e concessa, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, agli iscritti alle gestioni INPS in presenza di un'età anagrafica pari almeno a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
Tra i diversi chiarimenti forniti dall'Istituto previdenziale, l'Autrice evidenzia anche la prevista incumulabilità dell'assegno di pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
L'incumulabilità opera sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari, nella generalità delle gestioni amministrate dall'INPS, a 67 anni dall'1.1.2019 al 31.12.2020).
Pertanto, in presenza di redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente svolta successivamente alla decorrenza della pensione e fino al compimento dell'età pensionabile, l'INPS provvederà la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno in cui i redditi sono prodotti.
Analoga sospensione avverrà anche nei casi di produzione del reddito di lavoro autonomo occasionale con importo superiore al predetto limite di 5.000,00 euro annui.
Fonte: Circ. INPS 29.1.2019 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2019 - "Pensione con “quota 100” sospesa se c’è attività lavorativa" – Secci
Sezione:   Autore : S.M.Perego