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17/06/2016 Nel 770 – quadro SX - occorre riportare il c.d. “Bonus di 80 euro” S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
17/06/2016 In arrivo una nuova SCIA per iniziare un’attività S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego

Records 1701 to 1710 of 2397
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Titolo: INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100   Data : 05/02/2019
INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100
Con la circ. 29.1.2019 n. 11, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova tipologia di pensionamento anticipato denominata "quota 100", introdotta dall'art. 14 del DL 4/2019 e concessa, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, agli iscritti alle gestioni INPS in presenza di un'età anagrafica pari almeno a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
Tra i diversi chiarimenti forniti dall'Istituto previdenziale, l'Autrice evidenzia anche la prevista incumulabilità dell'assegno di pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
L'incumulabilità opera sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari, nella generalità delle gestioni amministrate dall'INPS, a 67 anni dall'1.1.2019 al 31.12.2020).
Pertanto, in presenza di redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente svolta successivamente alla decorrenza della pensione e fino al compimento dell'età pensionabile, l'INPS provvederà la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno in cui i redditi sono prodotti.
Analoga sospensione avverrà anche nei casi di produzione del reddito di lavoro autonomo occasionale con importo superiore al predetto limite di 5.000,00 euro annui.
Fonte: Circ. INPS 29.1.2019 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2019 - "Pensione con “quota 100” sospesa se c’è attività lavorativa" – Secci
Sezione:   Autore : S.M.Perego