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Data Titolo Sezione Autore
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100   Data : 05/02/2019
INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100
Con la circ. 29.1.2019 n. 11, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova tipologia di pensionamento anticipato denominata "quota 100", introdotta dall'art. 14 del DL 4/2019 e concessa, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, agli iscritti alle gestioni INPS in presenza di un'età anagrafica pari almeno a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
Tra i diversi chiarimenti forniti dall'Istituto previdenziale, l'Autrice evidenzia anche la prevista incumulabilità dell'assegno di pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
L'incumulabilità opera sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari, nella generalità delle gestioni amministrate dall'INPS, a 67 anni dall'1.1.2019 al 31.12.2020).
Pertanto, in presenza di redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente svolta successivamente alla decorrenza della pensione e fino al compimento dell'età pensionabile, l'INPS provvederà la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno in cui i redditi sono prodotti.
Analoga sospensione avverrà anche nei casi di produzione del reddito di lavoro autonomo occasionale con importo superiore al predetto limite di 5.000,00 euro annui.
Fonte: Circ. INPS 29.1.2019 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2019 - "Pensione con “quota 100” sospesa se c’è attività lavorativa" – Secci
Sezione:   Autore : S.M.Perego