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29/07/2016 Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni S.M.Perego
29/07/2016 Anche la comunicazione dei rapporti finanziari di giugno slitta al 22 agosto S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
29/07/2016 L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016 S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego
29/07/2016 Chiusura estiva 2016 S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
01/08/2016 Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 311 to 320 of 2397
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Titolo: INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100   Data : 05/02/2019
INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100
Con la circ. 29.1.2019 n. 11, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova tipologia di pensionamento anticipato denominata "quota 100", introdotta dall'art. 14 del DL 4/2019 e concessa, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, agli iscritti alle gestioni INPS in presenza di un'età anagrafica pari almeno a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni.
Tra i diversi chiarimenti forniti dall'Istituto previdenziale, l'Autrice evidenzia anche la prevista incumulabilità dell'assegno di pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
L'incumulabilità opera sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (pari, nella generalità delle gestioni amministrate dall'INPS, a 67 anni dall'1.1.2019 al 31.12.2020).
Pertanto, in presenza di redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente svolta successivamente alla decorrenza della pensione e fino al compimento dell'età pensionabile, l'INPS provvederà la sospensione dell'erogazione della pensione nell'anno in cui i redditi sono prodotti.
Analoga sospensione avverrà anche nei casi di produzione del reddito di lavoro autonomo occasionale con importo superiore al predetto limite di 5.000,00 euro annui.
Fonte: Circ. INPS 29.1.2019 n. 11 - Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2019 - "Pensione con “quota 100” sospesa se c’è attività lavorativa" – Secci
Sezione:   Autore : S.M.Perego